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LifestyleTrascrizione
00:00seguono in questa diretta live. Oggi parliamo di aggregazioni e ormai nel
00:08testo unico questa chiamiamo l'agevolazione, la possibilità che le
00:12aggregazioni tra studi professionali o gli sviluppi di uno studio piccolo possa
00:22raggiungere più importanti dimensioni ha ormai il riconoscimento della
00:28neutralità fiscale e oggi ne parliamo. Saluto e ringrazio Antonietta Spinella
00:35presidente della Commissione Albo dell'Ordine e il dottor Corrado Mandirola
00:41socio fondatore e amministratore delegato di MPO. Un caro saluto anche da
00:50parte della nostra Presidente del Consiglio, Marcella purtroppo non è
00:55riuscita a raggiungerci ma mali di stagione glielo hanno impedito. Possiamo
01:01passare alla parte scientifica e quindi lascio la parola a Antonietta. Prego
01:06Antonietta grazie nuovamente a tutti per il vostro intervento, grazie. Bene grazie
01:13buonasera, grazie a tutti i presenti collegati a questa live, spero che quanto
01:19verrà detto questo pomeriggio possa rivelarsi interessante per coloro
01:24che ci ascoltano. Anche questa volta parliamo di società tra professionisti e
01:30nello specifico finalmente della neutralità fiscale del conferimento di
01:36attività professionali singole o di associazioni professionali in società
01:42per l'esercizio di attività professionali che fa parte del decreto
01:48legislativo del 13 dicembre 2024 numero 192 che è stato pubblicato sulla
01:55gazzetta 294 del 16 dicembre scorso e che è entrato in vigore il 31 12 2024 e
02:04riguarda la revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES.
02:11Il decreto contiene praticamente l'attuazione del decreto della riforma
02:17fiscale di cui al Consiglio dei Ministri del 30 febbraio 2024 che aveva
02:23dato il via libera alla riforma fiscale segnando un importante cambiamento per
02:29i professionisti con l'introduzione di norme come la neutralità fiscale dell'STP.
02:35Nel decreto sono contenute oltre alla regolamentazione delle società tra
02:40professionisti anche diverse altre novità abbastanza importanti come la
02:49revisione IRPEF-IRES però tornando all'argomento della serata
02:54possiamo dire che le disposizioni sulle aggregazioni degli studi professionali
03:00rappresentano quasi una rivoluzione in quanto rimuovono l'ultimo ostacolo
03:06all'aggregazione dei singoli studi in società tra professionisti che sappiamo
03:11aver creato tante perplessità e problematiche specialmente da parte
03:16dell'Agenzia delle Entrate. Di fatto con l'entrata in vigore del
03:20decreto il conferimento di più studi professionali in una STP non farà
03:27emergere più svalenze imponibili da soggettare a tassazione. L'operazione
03:33diventando neutrale permetterà agli studi professionali di aggregarsi e
03:39crescere dimensionalmente senza dover stare a valutare a pensare alla
03:45variabile fiscale dell'operazione. Questa è quindi una norma che facilita
03:52di conseguenza la cooperazione tra professionisti che finalmente potranno
03:58trovarsi in gruppi grossi e che si avvicinano un po' ai nostri cugini
04:05europei e internazionali in genere. Il decreto che è entrato in funzione il 31
04:11dicembre 2024 introduce l'articolo 177 bis comma 1 nel testo unico dei
04:19imposti sui redditi e così fa nascere questa neutralità fiscale.
04:26Secondo questa disposizione quindi i conferimenti di attività materiali e
04:31immateriali compresa la clientela e ogni elemento immateriale e di passività non
04:37costituiscono realizzo di più svalenze e nemmeno di minusvalenze.
04:42Questo denota il regime di neutralità fiscale di cui appunto parliamo. Di
04:49queste operazioni di aggregazione e riorganizzazione anche dagli studi
04:54professionali include il passaggio da associazioni professionali o studi
04:59associati che eravamo abituati a vedere a società tra professionisti.
05:05Viene stabilito pertanto che non vanno a costituire più valenze tutti i conferimenti
05:12materiali e non derivanti da attività artistica o professionale che
05:18confluiscono in società e quindi su questo non ci sarà più la spada di
05:26lamocle del pagamento delle imposte. Per concludere il mio intervento mi preme
05:31leggere proprio la norma. L'articolo 177 bis denominato operazioni straordinarie
05:38e attività professionali. I conferimenti di un complesso unitario di attività
05:43materiali e immateriali inclusa la clientela e ogni altro elemento
05:48immateriale nonché di passività organizzato per l'esercizio dell'attività
05:52artistica e professionale in una società per l'esercizio di attività
05:56professionali regolamentate nel sistema organistico di cui è l'articolo 10 della
06:02legge 183 del 2011 non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
06:08Soggetto conferente assume un po' le valore delle partecipazioni ricevute la
06:13somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività
06:18conferite. Il soggetto conferitario spiega la posizione di quello conferente
06:23in ordine a quanto ricevuto facendo risultare da apposito prospetto di
06:28riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle strutture
06:33portabili e valori fiscalmente riconosciuti. Il coma 2 poi ci dice che
06:40le disposizioni di cui al coma precedente si applicano oltre ai conferimenti
06:47standard degli studi associati in società tra professionisti ai rapporti
06:52agli apporti in associazioni o società semplici alle trasformazioni
07:00alle fusioni e all'escisione di società tra professionisti e anche al
07:05trasferimento per causa di morte o per uso gratuito.
07:09Quindi come noi possiamo vedere è un argomento che è stato molto allargato, ha
07:16incluso tutta la possibile platea di quelle che sono i professionisti che
07:24svolgono attività o individuale con gli studi associati o già in altre società
07:30tra professionisti che hanno un po' la possibilità di muoversi come meglio
07:35credono sicuramente nell'intento di poter allargare le strutture dei nostri
07:40studi e diventare forse un po' più competitivi con appunto i cugini esteri
07:48europei e anche extraeuropei. Io concludo qua il mio intervento, ringrazio tutti
07:56coloro che hanno ascoltato e passo la parola al dottor Mandriola, grazie.
08:06Buonasera a tutti, grazie, grazie a tutti per avermi seguito. Allora io questa sera vorrei parlarvi degli effetti concreti che la reforma del numero di quadro
08:24ha portato nel mondo delle operazioni di aggregazione e fusione tra studi
08:31professionali non solo con riguardo alla normativa sulla
08:37virtualità fiscale ma con riguardo anche diciamo a due elementi che sono stati
08:44prodotti dalla riforma del 2024 ma di cui parleremo dopo. Ne devo spiegare quale è stato
08:50l'impatto di questa normativa qua, qual è l'impatto che sta avendo e che noi immaginiamo possa avere questa
08:56normativa, questa riforma, concretamente sulle operazioni. Partirei dal descrivere il
09:03mondo delle operazioni venei oggi in Italia, si è fatto riferimento ai cugini, sono
09:10con i paesi di Angolosassone e del resto dell'Europa, va detto che i processi aggregativi
09:18di studi professionali specialmente nei paesi di Angolosassone sono avvenuti con
09:23largo anticipo rispetto al nostro paese ma quindi esiste tantissimo materiale
09:31quindi parli di pericoli universitari, con riferimento al mondo australiano, con riferimento agli Stati Uniti d'America.
09:41Se si vanno a studiare questi documenti testimoniano sostanzialmente che oggi in Italia con un'unità
09:51direi importante di qualche decennio sta avvenendo quello che in quei paesi è già avvenuto.
09:59Quindi necessariamente deve andare a descrivere quello che oggi sta succedendo in Italia,
10:05se lo si vuole comprendere a pieno è indispensabile andare a vedere quello che è successo negli
10:13altri paesi in modo particolare per quanto riguarda i paesi di Angolosassone.
10:19Allora per chi si occupa di venei come la realtà che io rappresento da prima, venei aziendale
10:26e poi esclusivamente di attività professionali, va fatta una precisazione, cioè qual è la
10:34peculiarità che distingue le venei aziendale rispetto alle venei di studi professionali?
10:42Sostanzialmente è l'elemento caratterizzato dal rapporto fiduciario, cioè nel momento in cui io vado a gestire
10:48operazioni di aggregazione, di diffusione, di vendita, di attività professionali devo sempre porre attenzione
10:56al trasferimento o alla canalizzazione di questo rapporto fiduciario.
11:03Quindi in virtù del fatto che questo elemento del rapporto fiduciario debba essere trasferito
11:11e che quindi queste siano operazioni di conformazione progressiva che quindi esplicano i propri effetti
11:16non in un momento di zero ma in un arco di tempo, queste operazioni rispetto alle operazioni
11:24di venei aziendali sono delle vere prototrazione e formazione progressiva e questa progressività
11:30si ritrova in tutta la struttura dell'operazione. Queste operazioni devono essere previste
11:36dalle clausole che vanno a verificare il fatturato che si è conferito o che si è ceduto all'interno
11:43della struttura aggregante, si deve quindi anche andare a utilizzare una struttura finanziaria
11:49dell'operazione che risenta di questa progressività. Questo è il vero elemento che caratterizza
11:58e distingue le venei aziendali dalle venei di attività professionali.
12:03Quali tipo di operazioni si fanno, si stanno realizzando oggi in Italia?
12:08Ci sono una serie di operazioni che possiamo chiamare operazioni singole o operazioni semplici
12:14che sono operazioni che in Italia si stanno realizzando ormai da tanti anni e sostanzialmente
12:23sono quel tipo di operazioni che vanno a gestire il mercato passaggio generazionale all'interno
12:31del studio professionale. In questo caso i due soggetti che partecipano a questo tipo
12:37di operazioni sono da parte del professionista precedente che non ha interdito il passaggio
12:43all'interno del suo studio con dei praticanti oppure con dei familiari, è un professionista
12:49giovane che intende acquisire questo studio per entrare nel mondo delle professioni.
12:56Esistono poi le operazioni che possiamo definire operazioni complesse che sono molto legate
13:03alle normative che sono state introdotte sulla legge fiscale, dove non esiste solo e esclusivamente
13:16la finalità di andare ad acquisire uno studio ma dove esistono dei progetti di aggregazione
13:27la cui finalità è quella di andare a creare delle strutture simili come dicevamo prima
13:34quelle molto particolari, per esempio lo Sasso, dove le attività ripetitive standardizzabili
13:40pensiamo per la professione del commercialista all'elaborazione della contabilità e lo gestire
13:46secondo economie di scala, secondo logiche aziendali e dall'altra parte in questo tipo
13:53di operazioni da una parte si intende realizzare le attività ripetitive mentre dall'altra parte
13:59si intende ad andare ad aggregare competenze e specializzazioni. Oggi in Italia si stanno
14:08realizzando questo tipo di operazioni, operazioni singole, operazioni complesse, nelle seconde
14:17sempre più frequentemente a fianco dei professionisti si siedono degli investitori che finanziano
14:27la crescita di questa realtà. Questi due tipi di operazioni hanno delle logiche sottostanti
14:37sia in termini valutativi ma anche in termini di struttura dell'operazione completamente
14:43diversi. Nel primo tipo di operazioni, data anche solitamente la modesta attività di
14:49questa operazione, il valore attribuito allo studio è un valore dato dal motivo del maturato
15:00e l'operazione solitamente si realizza senza un'attività di due digits, perché
15:10questa attività sarebbe antieconomica per operazioni di queste dimensioni. Quindi solitamente
15:17nel tipo di operazioni semplici lo studio viene valutato come un multiplo del fatturato
15:26e solitamente si procede in questo modo, attraverso una proposta d'acquisto, un contratto
15:32preliminare, un contratto definitivo e una clausola, che solitamente viene definita
15:37come una clausola per verificare il fatturato, che in sostituzione della due digits andrà a verificare
15:44le corse con i cinesi che vi sia stato un mantenimento del fatturato. Le seconde operazioni,
15:52quindi le operazioni complesse invece, proprio perché solitamente vengono all'interno di queste strutture
16:00e poi alla presenza di investitori, ragionano secondo logico molto più simili a quelle
16:08delle medi aziendali, quindi innanzitutto la valutazione non viene data dal multiplo
16:15del fatturato, ma viene data da un multiplo delle bid a più o meno la posizione finanziaria
16:21netta, quindi esattamente come vengono valutate le aziende, ma la struttura propria dell'operazione
16:29è diversa, in questo caso solitamente viene predisposta una ROI, poi una due digits e
16:37al termine della due digits si sottoscrive un contratto definitivo per una fissura dell'operazione.
16:44Quindi diciamo che oggi in Italia si stanno realizzando processi aggregativi, che in questo
16:54secondo tipo di operazioni solitamente avvengono o mediante un'aggregazione pura, quindi viene
17:01valutato il studio che deve essere conferito, viene valutato lo studio che acquisisce e poi
17:09si fa una sorta di concampo e vengono date delle partecipazioni e questo tipo di operazioni si
17:18differenziano sostanzialmente dalle prime, perché seguono anche decisamente gli M&A più aziendali.
17:26Il nostro ruolo, quindi il ruolo degli advisor che seguono questo tipo di operazioni, con l'ingresso
17:33mai da 3-4 anni di queste operazioni strutturate in Italia è cambiato profondamente, perché si è
17:40passati da un ruolo tipicamente di valutazione, percezione, gestione della puntualistica, a dover
17:47gestire, e ancora una volta adesso vedremo l'impatto che ha avuto questa normativa sulla neutralità
17:54fiscale, a gestire e a realizzare dei veri e propri progetti, quindi ricerca degli investitori, ricerca
18:01degli studi da andare ad aggregare, fare molta attenzione nell'analisi delle competenze di questi
18:07studi in modo che non vi fossero delle sovrapposizioni e l'unità di scouting dei profili da andare a
18:15seguire all'interno dello studio, realizzazione di statuti che andassero a gestire le nuove realtà
18:22che si andavano a creare. Bene, col dicembre del 2024, come è stato detto, è stata introdotta
18:32la neutralità fiscale, con decoerenza dal 21 dicembre del 2024, per cui ai sensi del nuovo articolo 177bis
18:49oggi è possibile conferire uno studio professionale individuale in una STP senza che questa attività
19:01sia straordinaria e a genere di costruazione. Ricordo che prima sostanzialmente l'agenzia dell'entrata
19:09tramite una risposta che aveva dato a tutti quelli che ritenevano questo tipo di operazioni imponibili
19:16in quanto vi era una trasformazione ideogenea, quindi col passaggio dal reddito d'automobili
19:27a reddito d'imprese, per queste ragioni non poteva essere applicata la normativa sulla neutralità fiscale
19:35prevista per le imprese. Bene, come dicevamo, con l'introduzione della riforma del 2024,
19:45cosa accadde? Innanzitutto è accaduto che molti professionisti si sono rimolti a noi
19:54con la richiesta di andare a organizzare e gestire questo tipo di operazioni, quindi organizzare e gestire
20:04intendo dire andare a valutare i target nel caso di conferimenti tra più professionisti,
20:13andare a gestire l'operazione straordinaria di trasformazione nel modo di conferimento,
20:19andare a realizzare gli statuti delle costituenti, società tra professionisti.
20:28Devo dire che la normativa appare abbastanza chiara nella sua applicazione, iniziano ad emergere
20:41e questa è la finalità, sono quello che io volevo sottolineare, insomma a base della vostra esperienza
20:47perché poi voi possiate, insomma, tenerne conto anche delle operazioni che eventualmente andrete ad assistere voi
20:55come professionisti. La prima e la più importante che è emersa è quella che riguarda il conferimento
21:04del studio professionale e la successiva riprendita delle quote.
21:09La normativa sulla neutralità fiscale riferita all'impresa ha l'articolo 176,3 del TUIR
21:24precisa che non rileva i fini dell'abuso del diritto, il conferimento dell'azienda e la successiva accessione
21:31delle quote per quanto riguarda le imprese, quindi non ce ne sono, per quanto riguarda gli studi professionali
21:42questo preciso riferimento normativo non esiste, quindi ci si è domandati se prestare attenzione
21:55al tema della riprendita della successiva delle quote è possibile che l'amministrazione finanziaria assolghi
22:01il problema dell'abuso del diritto, noi riteniamo di no anche perché ai sensi dello statuto del contribuente
22:09dell'articolo 10 bis dello statuto dei diritti del contribuente, il contribuente è libero di scegliere
22:16dalla legge di profizionali diversi, offerti dalla legge, un po' di un diverso carico fiscale, quindi
22:23per ragione dell'articolo 10 bis dello statuto dei diritti del contribuente, noi riteniamo che
22:29possa escludersi la possibilità per l'amministrazione finanziaria di intervenire come è possibile
22:39l'abuso del diritto, la successiva riprendita delle quote. Questo però è un tema, è uno dei punti che noi
22:45adesso intendiamo sottolineare affinché vi sia un intervento da parte dell'amministrazione per dare a chiarire
22:59che la successiva cessione delle quote non rappresenta un problema di abuso del diritto. Tenete presente che
23:05questo tipo di operazioni nella prassi sono molto diffuse, sono diffuse per una serie di ragioni, ad esempio
23:13per la fiscale, per il risparmio fiscale, il professionista del prossimo alla commissione che intende cedere il suo studio
23:20oggi comunque vuole pianificare la cessione del suo studio, l'interesse del suo studio all'interno di realtà
23:26più grandi, in questo modo può in neutralità fiscale conferire e poi cedere successivamente le quote, ad esempio
23:33dell'STP e dell'SRL andranno a scontare un alito potente del 26% come ragioni diverse. E questo è un aspetto da tenere in considerazione
23:44siamo certi che l'amministrazione si dovrà esprimere senza preoccupazione che possa fare lo stesso contrario.
23:54L'altra norma introdotta che riguarda direttamente le attività di aggregazione dei studi professionali
24:03riguarda l'annotamento di acquisto della clientela nei 18 anni, questo è un tema per noi un po' più importante
24:10perché nel momento in cui si va a decisire la clientela, voi sapete, qui stiamo parlando di studio individuale
24:20di acquisto della clientela siamo parlando di uno studio 54 a 1 quattro, quindi di fatto è un lavoro autonomo.
24:27Nella prima versione, quindi nella Bolsa, che poi è stata modificata dalle commissioni del Senato e la Camera
24:37era prevista un ammortamento nei 18 anni, ora questo ammortamento è stato ridotto a 5 anni
24:44quindi questo può svolgere che un professionista che acquista la clientela di un collega andrà a dedursi
24:52nei 5 anni con quote costanti quanto pagato. Non siamo particolarmente d'accordo su questa interpretazione
25:03perché sarebbe stato sufficiente a nostro avviso se funzionerebbe fare riferimento al principio di cassa
25:10che peraltro è ancora valido nella riforma dell'articolo 54, quindi era una mano che si pagava il corrispettivo
25:21per la possibilità di dedurlo, tenendo conto soprattutto che nella prassi queste operazioni
25:27non vengono chiuse finanziariamente in 1 o 2 anni, ma solitamente prevedono periodi di pagamento variabili
25:36tra i 3 e i 5 anni, quindi di fatto non sarebbe cambiato granché, però perlomeno veniva mantenuto il principio di cassa
25:445 anni comunque da un punto di vista economico-finanziario non va a penalizzare in modo particolare questo tipo di operazioni
25:56nel senso che non va a penalizzare chi acquista gli studi, che comunque mediamente hanno un periodo di ritorno dell'investimento
26:07quindi la possibilità di dedursi nei 5 anni il costo sostenuto per l'acquisto della bietta
26:16è in linea di massima allineato con i parametri di mercato. L'altra modifica normativa che è stata introdotta
26:31che ha un riflesso diretto sulle operazioni di aggregazione riguarda l'accessione delle quote dello studio associato.
26:38Anche qui diciamo che il legislatore sino a prima della riforma esisteva sostanzialmente un voto normativo
26:49e parte della dottrina sosteneva che l'accessione di quote dello studio associato fosse da preparare a radditoro autonomo
26:56parte della dottrina sosteneva che si trattassero di redditi diversi, parte ancora della dottrina, per esempio il 38
27:03e parte della dottrina sosteneva che fosse una biettina più politica.
27:07Quindi sicuramente un intervento da parte del legislatore in questo ambito è stato un intervento apprezzato
27:14concettualmente, giuridicamente si fa fatica a comprendere come una plusvalenza d'accessione di quote di uno studio associato
27:29o una plusvalenza tipicamente patrimoniale possa essere equiparata a reddito da voto autonomo
27:38però il legislatore su questo è stato chiaro, così è.
27:46Certo che anche qui però sorgono immediatamente dei problemi che sono proprio legati alla cura patrimoniale
27:55e non diciamo da reddito da voto autonomo di queste plusvalenze.
28:03Pensiamo ad esempio al socio dello studio associato che cede la sua quota, ma socio dello studio associato
28:10sono tantissimi casi che non ha la partita aiutata e quindi non può compilare un quadro RE da reddito da voto autonomo.
28:18Questo professionista vende le quote dello studio, realizza una plusvalenza, deve avere una partita IVA, deve andare a compilare un quadro RE
28:30sicuramente vanno fatti dei chiarimenti, così anche in merito alle deducibilità del posto di capo all'acquirente
28:39quindi il soggetto che va a acquisire le quote di uno studio associato come potrà dedursi quel posto?
28:50Potrà dedurselo dalla propria posizione personale e se non ha partita IVA ancora una volta cosa farà?
28:58Come il posto è deducibile nei 5 anni come il posto relativo all'acquisto della clientela oppure no?
29:07Anche in questo caso è auspicabile che ci sia un intervento dell'amministrazione per chiarire questo futuro.
29:15Detto questo la riforma ha affrontato sicuramente il tema più importante che è quello di una proprietà fiscale
29:24che da in primi anni capiamo che aveva una spinta veramente molto forte nella crescita dell'SBP
29:30e ha affrontato altri temi come quelli che vi ho detto sull'accessione delle quote e sull'ammortamento del posto di acquisto della clientela
29:39non ha affrontato però dei temi che vanno affrontati e che oggi rappresentano un chiaro ostacolo ai processi aggregativi
29:48Io qui mi limito, anche perché il mio tempo è finito, a rinunziarveli, sicuramente li conoscete
29:57il primo riguarda la possibilità a professionisti di partecipare a USBP o anche a soci di capitale, soci investitori
30:06non esiste una ragione, non c'è un razionale sottostante che possa impedire, che renda utile il fatto che un professionista non possa partecipare a più USBP
30:22quello che noi riscontriamo quotidianamente è che invece è uno ostacolo, ad esempio, alla creazione degli SBP specialistiche
30:32piuttosto che a SBP caratterizzate dalla presenza su determinati territori
30:38quindi oggi un professionista che voglia partecipare ad un SBP specializzato in contenutoso tributario, ad un SBP specializzato in finanza, non può farlo
30:48perché la legge non lo consente, a nostro modo di vedere dovrebbe esserci un intervento di legislatore in questo senso
30:55l'altro punto sul quale intervenire riguardo alle società multiprofessionali, in modo particolare quelle costituite tra avvocati e commercialisti
31:04oggi un avvocato e un commercialista che vogliono esercitare entrambe le attività, entrambe le attività a essere scritte, la società di essere scritte
31:15proprio di entrambi gli opinioni non possono farlo perché i legati scrivono che deve essere STA, che dice di essere un commercialista e un avvocato
31:29che vogliono esercitare la professione insieme e entrambi i professionisti non hanno l'alternativa per ricorrere allo studio associato
31:38l'ultimo punto riguarda la duplicazione del contributo previdenziale dell'SBP, spieghiamo che ci sia un intervento, cioè nel momento in cui il professionista va a rifatturare
31:56sempre con un intervento di prestazione allo SBP non dovrebbe esserci una duplicazione del contributo previdenziale
32:06questi tre punti secondo noi sono poi punti da affrontare oltre i chiarimenti di cui vi ho parlato prima per fare in modo che le amiche professionisti d'Italia
32:16possano procedere diciamo con le aggregazioni e possano farlo anche in modo concreto
32:23il mio intervento è finito qua, vi ringrazio, vi ringrazio tutti per l'attenzione e auguro a tutti una buona serata
32:32Grazie al dottor Mandirola, grazie a Antonietta Spinella, beh sì per noi penso che sia fondamentale l'aggregazione dei piccoli studi
32:43sappiamo tutti che intorno all'85% degli studi dei colleghi in Italia si è composto fino al massimo di tre persone
32:52se ci mettiamo un praticante e una ragioniera abbiamo già chiuso, è finito il nostro organigramma medio per cui sicuramente piccolo non è bello
33:05non siamo competitivi, oltre a tutto quello che è stato detto naturalmente le aggregazioni sono sicuramente utili per una crescita di fatturato
33:16soprattutto per migliorare e conciliare le condizioni di vita lavoro e solo noi sappiamo quanto ci costa questa dipendenza dalla piccola dimensione
33:29quello che diceva appunto il dottor Mandirola rispondere maggiormente alle esigenze dei nostri clienti con professionalità e multidisciplinarità
33:42perché sicuramente non possiamo fare tutto e poi c'è anche un tema di sostenibilità, di transizione digitale, la sostenibilità non è solo la transizione green
34:01ma è anche una transizione di condizioni di lavoro migliori, di equilibrio finanziario, la possibilità di fare investimenti, certo l'intelligenza artificiale è la transizione digitale degli studi
34:24io dico che per tutto arriva un conto, se vogliamo essere sostenibili, non solo ai nostri clienti ma dobbiamo pensare anche ai nostri studi
34:35bene siamo arrivati al termine, ringrazio ancora Antonietta Spinella, ringrazio il dottor Corrado Mandirola della MPO
34:48e ci vediamo alla prossima diretta live ringraziando tutti i partecipanti, tutti i colleghi che sono rimasti fino ad ora a seguirci
34:59una buona serata a tutti
35:01arrivederci, grazie