stranieri che hanno frequentato e concluso una scuola italiana secondaria di primo o secondo grado, conseguendo il diploma in Italia oppure lo ha conseguito perché frequentava i centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
• stranieri che frequentano un corso di studio presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta oppure frequenta un dottorato o un master universitario in Italia;
• stranieri che hanno fatto l’ingresso in Italia come dirigente o personale altamente specializzato di società in posizione di distacco; professori universitari che svolgono un incarico accademico in Italia; traduttori e interpreti e i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici , ovvero emittenti radiofoniche o televisive stranieri (ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a) c) d) e q) del D. Lgs. n. 286/98);
• stranieri titolari di protezione internazionale.
Al di fuori delle eccezioni, tutti gli altri stranieri che non fanno parte delle categorie prima menzionate devono sostenere e superare il test d’italiano per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo.
Quindi, ad esempio, chi ha frequentato e completato l’asilo o le scuole primarie, o ha frequentato le scuole secondarie ma non ha completato il percorso scolastico, dovrà comunque sostenere il test d’italiano. Anche qui ha un attestato di conoscenza di lingua italiana rilasciato da scuole che non fanno parte del circuito dei Centri provinciali per l’istruzione oppure da scuole private che non rilasciano le certificazione di conoscenza della lingua italiana riconosciute dalle Università degli Studi Roma Tre, Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena e dalla Società Dante Alighieri, dovrà sostenere il test d’italiano.
Si ricorda, inoltre, che chi è già in possesso di un permesso di soggiorno CE e deve procedere all’aggiornamento non deve sostenere il test d’italiano. Questo requisito è obbligatorio soltanto per chi lo richiede per la prima volta.
D.ssa Maria Elena Arguello
• stranieri che frequentano un corso di studio presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta oppure frequenta un dottorato o un master universitario in Italia;
• stranieri che hanno fatto l’ingresso in Italia come dirigente o personale altamente specializzato di società in posizione di distacco; professori universitari che svolgono un incarico accademico in Italia; traduttori e interpreti e i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici , ovvero emittenti radiofoniche o televisive stranieri (ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a) c) d) e q) del D. Lgs. n. 286/98);
• stranieri titolari di protezione internazionale.
Al di fuori delle eccezioni, tutti gli altri stranieri che non fanno parte delle categorie prima menzionate devono sostenere e superare il test d’italiano per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo.
Quindi, ad esempio, chi ha frequentato e completato l’asilo o le scuole primarie, o ha frequentato le scuole secondarie ma non ha completato il percorso scolastico, dovrà comunque sostenere il test d’italiano. Anche qui ha un attestato di conoscenza di lingua italiana rilasciato da scuole che non fanno parte del circuito dei Centri provinciali per l’istruzione oppure da scuole private che non rilasciano le certificazione di conoscenza della lingua italiana riconosciute dalle Università degli Studi Roma Tre, Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena e dalla Società Dante Alighieri, dovrà sostenere il test d’italiano.
Si ricorda, inoltre, che chi è già in possesso di un permesso di soggiorno CE e deve procedere all’aggiornamento non deve sostenere il test d’italiano. Questo requisito è obbligatorio soltanto per chi lo richiede per la prima volta.
D.ssa Maria Elena Arguello
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