Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al via le novità in materia di autovelox. I dispositivi potranno essere installati in aree ad elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali. I Comuni potranno ricorrere ai dispositivi solo in caso sia difficoltoso il posizionamento degli agenti sul luogo. Il decreto infatti, precisa che i dispositivi a bordo di un veicolo in movimento “possono essere utilizzati senza contestazione immediata dell’infrazione solo nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili”. L’installazione, inoltre, dovrà avvenire dove il limite di velocità individuato non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe. Ad esempio, sulle strade extraurbane principali, dove è previsto un limite di 110 km/h, il dispositivo potrà essere utilizzato solo se il limite di velocità è fissato ad almeno 90 km/h, ma non per limiti inferiori. In ambito urbano non sarà possibile sanzionare per limiti di velocità inferiori a 50 km/h con le modalità previste dal decreto, essendo necessaria in tali casi la contestazione immediata. Per quanto riguarda le strade extraurbane, il testo prevede che debba intercorrere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo. I prefetti saranno infatti chiamati a concedere l’autorizzazione per quanto riguarda i dispositivi mobili in ogni singolo capoluogo di provincia.
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